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Pillole di normativa
Pillole di normativa
30
dic
2023
D.L. Aiuti
Con il combinato disposto dell'articolo 52 c. 5 quinquies della Legge 21/04/2023 n. 41 e dell'articolo 304 della Legge 30/12/2023 n. 213 è stato prorogato il D.L. Aiuti fino al 31/12/2024 per gli appalti aventi diritto.
31
mar
2023
Collegio tecnico consultivo (CCT) nel D.P.R. 36/2023
L’istituto del C.C.T., previsto nel
D.Lgs 36/2023 all’art. 215 c. 1 era stato inserito per la prima volta nel
Codice dei Contratti Pubblici (art. 207 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e
aveva rappresentato novità assoluta nel panorama della normazione di settore.
Si tratta di un istituto facente parte degli strumenti precontenziosi in fase
di esecuzione del contratto; scopo del C.C.T. è quello di prevenire le
controversie che potrebbero sorgere in sede di esecuzione del contratto. L'istituzione del C.C.T. è obbligatoria per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria; esso deve esser costituito prima dell’avvio dell’esecuzione e comunque non oltre 10 giorni da tale data (D.Lgs. 36/2023, all. V.2 art. 2 c. 1); le determinazioni del C.C.T. hanno la natura del lodo contrattuale
previsto dall’art. 808-ter c.p.c., salva diversa e motivata volontà
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti. Anche in assenza di valore di
lodo, tuttavia, l’inosservanza delle determinazioni del C.C.T. è valutata ai fini
della responsabilità del R.U.P.. Nella prassi il termine di 15 o 20 gg. previsto
per l’emissione della determina decorre all’esito dell’esaurimento della
attività istruttoria e della completa attuazione del contraddittorio; è
opportuno tuttavia regolamentare tali aspetti nel verbale di insediamento del
C.C.T. alla presenza delle Parti. Il C.C.T. è sciolto al termine dell’esecuzione del
contratto o in data anteriore su accordo delle parti (D.lgs. 36/2023, art. 215
c.8). A differenza di quanto precedentemente disciplinato dalle Linee Guida del C.C.T. in applicazione del D.L. Semplificazioni, va osservato che il D.Lgs. 36/2023 non chiarisce se il ricorso al collegio consultivo tecnico costituisca un sistema alternativo all’accordo bonario e come i due istituti si rapportino tra loro.
31
mar
2023
Riserve nel D.P.R. 36/2023
A differenza delle previsioni normative del D.M. 49/2018,
che rimandava al C.S.A. la disciplina delle riserve, il D.P.R. 36/2023 disciplina
autonomamente le riserve nell’allegato II.14 art. 7; le riserve sono finalizzate
ad assicurare alla S.A. il controllo della spesa pubblica e, per quanto
riguarda la loro iscrizione, non differiscono sostanzialmente dalla normativa precedente al D.Lgs. 50/2016.
31
mar
2023
Accordo bonario nel D.P.R. 36/2023
L’art. 210 del D.P.R. 36/2023 – Accordo bonario per lavori –
ripercorre la struttura dell’art. 205 D.Lgs. 50/2016 secondo cui l’accordo
bonario può essere avviato quando l’importo economico dell’opera varia tra il
5% e il 15% dell’importo contrattuale previsto; in ogni caso il R.U.P. deve
attivare l’accordo bonario prima dell’approvazione del certificato di collaudo,
indipendentemente dall’importo delle riserve. Il R.U.P., acquisita la relazione
riservata del D.L. e, se costituito, dell’organo di collaudo, preliminarmente
valutata la ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve, può
optare per la richiesta di un esperto alla Camera arbitrale, oppure proporre
egli stesso una proposta di accordo all’esecutore; va precisato che in sede di
accordo va avviato un contraddittorio con l’esecutore in merito alle riserve
iscritte. Se la proposta è accettata dalle parti entro 45 giorni l’accordo è
concluso e viene redatto il verbale, che ha natura transattiva.
La novità,
rispetto all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 sta nel fatto che, qualora la
proposta non sia accettata dall’esecutore, questi ha la facoltà di adire il
giudizio, senza tuttavia incorrere in alcuna decadenza derivante dal decorso di
60 giorni dal rifiuto della proposta o dall’inutile decorso dei 45 giorni dalla
formulazione della proposta da parte del R.U.P..
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